Cosa significa blerare? E pixellare? Le parole magiche che garantiscono la privacy.
Blerare e Pixellare le immagini aiuta quasi sempre a garantire la privacy ma a volte potrebbe non essere sufficiente. Vediamo insieme cosa significano e quando possono fare la differenza
Cosa significa blerare/blurar
La parola blerare (o blurare) deriva dall’inglese to blear (offuscare, sfocare) o to blur (annebbiare). Non è presente sui dizionari della lingua italiana. È un termine utilizzato, prevalentemente in gergo giornalistico, per indicare l’azione di offuscamento delle immagini. L’azione può essere diretta ad un volto (molto spesso dei minori) ma anche ad un luogo, un oggetto etc. al fine di impedire la riconoscibilità diretta ma anche indiretta di una persona o di un’entità giuridica (es. azienda).
In realtà molto spesso si decide di blerare anche un marchio al fine di impedirne l’identificazione per esempio per evitare pubblicità indiretta. Sarà capitato a chiunque di vedere persone intervistate in TV, magari dei passanti. Spesso, se queste persone indossavano abiti con loghi, o sullo sfondo sono presenti dei marchi, si usa blerare per evitare pubblicità indiretta agli stessi.
Il medesimo obbiettivo nel caso delle foto viene realizzato anche mediante software più elaborati che ritoccano le immagini senza far apparire particolari sgranati o alterati. È il caso di Photoshop.
Cosa significa pixellare
Molti conoscono la parola pixellare. Blerare e Pixellare sono due termini molto simili. L’obbiettivo è lo stesso, ovvero la non riconoscibilità dell’immagine, ma la modalità cambia. Nel primo caso l’immagine viene sfocata/offuscata mentre nel secondo caso l’immagine viene resa irriconoscibile mediante l’ingrandimento dei pixel. L’effetto finale è pertanto completamente diverso.
La parola pixellare è presente sul dizionario della lingua italiana: “In un’immagine digitalizzata, mascherare e rendere indistinguibile o irriconoscibile, mediante l’ingrandimento sproporzionato dei pixel, una scena, un particolare, o, molto spesso, il volto di una persona, specialmente se minorenne” (Dizionario Treccani).
Reverse di un’immagine blerata
È possibile “s-blerare”, si può cioè rendere nitida un’immagine “blerata”/”blurata”?
Un’immagine stampata (presente su un giornale) è quasi sempre ormai irrecuperabile. Se invece è disponibile l’immagine digitale è opinione diffusa che, se estremamente sfocata, non è possibile renderla chiara. Anche se l’immagine fosse in formato RAW non sarebbe possibile. Semplicemente perché sul formato digitale non ci sono informazioni sufficienti per ricostruire un’immagine molto sfocata.
Allo stato delle tecnologie ad oggi disponibili il problema è che su un’immagine molto sfocata non ci sono abbastanza pixel nitidi disponibili pertanto, i software in commercio, non sono in grado di scegliere come dovrebbe apparire l’immagine.
Se invece l’immagine è lievemente sfocata dipende dalla qualità della foto. Considerato però che le pagine web pubblicano quasi sempre immagini facili da caricare, quindi di bassa risoluzione, vien da sé che la privacy è quasi sempre garantita.
Immagini nitide e privacy
In realtà non è sufficiente che l’immagine sia nitida per consentire la riconoscibilità, sappiamo bene che la foto può essere più o meno dettagliata: riprendere primi piani o persone di spalle, dettagli parziali, gente lontana etc. Le variabili possono essere tantissime quindi non sempre ad un’immagine nitida corrisponde l’identificabilità di una persona.
Quando non è sufficiente
L’immagine offuscata o pixellata non è sufficiente a garantire sempre l’irriconoscibilità. È il caso di foto con un basso livello di offuscamento o pixellatura. Effetti in alcuni casi appena percettibili (vedi figura 1).
Fattore soggettivo
Bisogna considerare poi il fattore soggettivo: davanti alla stessa foto che riprende un soggetto non nitido, sfocato e/o di sbieco due persone potrebbero affermare di riconoscere o meno il soggetto. Come si può determinare la soglia oltre la quale l’immagine consente o meno la violazione della privacy?
Oggi il parametro della identificabilità secondo i Provvedimenti del Garante è lasciato alla mera valutazione caso per caso.
La chiave di volta
Il Garante infatti tende a ricomprendere le misure di sicurezza attuate nel loro insieme citandole spesso insieme: es. oscuramento del volto; utilizzo di inquadrature non focalizzate sulla persona e sul suo ambiente di lavoro; inquadrature limitate etc. Maggiori saranno i frame, le foto, i dettagli e maggiore sarà la possibilità di identificare i soggetti quindi violare la sua privacy.
In questo quadro ben si colloca la tecnica dell’offuscamento/mascheramento dei volti o del blerare/pixellare che può rappresentare, da sola o congiuntamente ad altre, la misura di sicurezza e la chiave di volta dell’anonimizzazione nonché una idonea garanzia di riservatezza.